L'art.8 del cd. decreto trasparenza ha stabilito per la prima volta nella legislazione del lavoro alcune regole applicabili nel caso di più rapporti di lavoro svolti in parallelo fino ad oggi disciplinati dalle regole sull'obbligo di fedeltà e del divieto di concorrenza e la disciplina sui tempi di lavoro.
Il legislatore del 2022 ha fatto salve le regole sul divieto di concorrenza ma non le ha armonizzate con la disciplina dei tempi di lavoro.
In ambito privato, finora, nessuna norma vietava il cumulo di effettuare più prestazioni lavorative e di svolgere più lavori alle dipendenze di più datori di lavoro, anche se questo era limitato quasi esclusivamente all'ambito di più rapporti di lavoro part time.
L'art. 8 del decreto trasparenza amplia la possibilità del doppio lavoro contestuale o parallelo anche al tempo pieno, perfino a due rapporti a tempo pieno, purché non si incorra nelle deroghe previste dalla disciplina stessa.
In base alla nuova norma, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole e sanziona tali comportamenti dello stesso di tipo ritorsivo o soltanto sfavorevoli, dichiarando nulli i relativi atti e prevedendo la sanzione dell'ammenda da 250 euro a 1.500 euro.
Dal momento che il decreto trasparenza colloca la questione del doppio lavoro nell'ambito delle prescrizioni minime delle condizioni di lavoro, ci troviamo in presenza di diritti inderogabili sia da parte dallo stesso lavoratore beneficiario sia ad opera delle eventuali clausole dei contratti collettivi, salvo che intervenga una rinuncia o transazione in sede protetta ovvero sindacale.
In funzione di ciò anche un'eventuale clausola di esclusiva offerta dal datore di lavoro, in cambio di un determinato corrispettivo andrebbe valutata attentamente, se la stessa si muove nell'ambito della difesa o un rafforzamento dell'attività per evitare conflitti di interesse derivanti da attività secondarie, non ci sono problemi perché ci si muove nell'ambito delle restrizioni a tali divieti, viceversa, se l'esclusiva vuole solo impedire che il lavoratore si occupi presso qualsiasi altra impresa, allora diventa un modo per raggirare il divieto e la deroga può essere concordata solo in sede sindacale.
Il divieto in questione vale soltanto in relazione alla fascia oraria posta al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata col lavoratore, in quanto all'interno dell'orario concordato il diritto di diligenza e di fedeltà nonché il potere direttivo del datore di lavoro possono imporre qualsiasi restrizione.
Al di fuori del perimetro dell'orario giornaliero, settimanale o mensile, il lavoratore è libero di trovarsi un'altra attività.
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