I mesi estivi coincidono, spesso, con il periodo di chiusura aziendale e il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
L'articolo 36 della Costituzione fissa il principio di irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali retribuite mentre l'articolo 2109 del Codice civile stabilisce che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo e usufruito nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro e che la relativa durata è stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
Il Dlgs 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane da usufruire per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione, mentre per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Sul punto occorre tenere conto sia della specifica disciplina prevista per particolari categorie di lavoratori, sia di eventuali diverse previsioni della contrattazione collettiva.
La violazione delle predette disposizioni prevede che venga comminata una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate. Le sanzioni non sono applicabili nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie nell'anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, ad esempio, le assenze per maternità, malattia, infortunio e servizio civile.
Altro aspetto rilevante è rappresentato dal divieto di monetizzazione delle ferie. In riferimento al periodo minimo di quattro settimane, vige infatti il divieto di retribuire eventuali periodi di ferie non fruiti, ad eccezione del caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; ne consegue che per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è ammessa in ogni caso la monetizzazione delle ferie.
In materia di prescrizione del diritto del lavoratore alle ferie non godute e all'indennità sostitutiva delle ferie, la Corte di cassazione afferma che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie e ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito a usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie e i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In base alle disposizioni contenute nel Dlgs 66/2003 è quindi possibile distinguere, ai fini degli obblighi in capo alle parti, tre distinti periodi riferiti alle ferie:
- primo periodo di 2 settimane da fruirsi, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione;
- secondo periodo di 2 settimane da fruirsi, anche in modo frazionato, entro diciotto mesi dal termine dell'anno di maturazione delle ferie, fatto salvi termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. - terzo periodo, ulteriore rispetto al periodo minimo di 4 settimane, da fruirsi , anche in modo frazionato, entro il termine stabilito dall'autonomia privata.
Nell'ipotesi in cui le quattro settimane non vengano fruite entro il termine legale di 18 mesi o entro quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva e il mancato godimento non sia imputabile alla volontà del lavoratore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il risarcimento del danno. Spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l'entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro in modo non arbitrario, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
In ogni caso il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
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